Castigo: vendetta o giustizia? Una riflessione sulla penalità dalla prospettiva del costituzionalismo

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Pubblicato

2022-04-19

Fascicolo

Sezione

Lessico e politica del diritto penale

DOI:

https://doi.org/10.13138/2704-7148/3000

Autori

  • Roberto Bartoli

Abstract

Il castigo, l’applicazione della pena all’autore di reato, è coerente con la logica dell’ordinamento; non è il fine della tecnologia normativa che definiamo diritto criminale/penale. Fine primario è l’osservanza dei precetti, la prevenzione dei delitti. La responsabilità per l’inosservanza, che dovrebbe essere fondata su criteri stringenti è presupposto necessario del castigo; ma non sufficiente. La giustizia del castigo è un problema ulteriore rispetto al giudizio di responsabilità; possono venire in rilievo fatti successivi al reato, e anche il semplice scorrere del tempo.

The purpose of criminal law is not punishment of crimes, but prevention. Responsibility for the commission of a crime is necessary, but not the only prerequisite for punishment.

Parole chiave / Keywords: castigo, responsabilità, osservanza, tempo / Punishment, responsibility, compliance, time.